Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione /CSPI

A.S. 2023-2024

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Personale scolastico

Docente

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Destinatari: Dirigente Scolastico e al personale docente e ATA d’Istituto

Con riferimento all’esercizio del diritto di voto nella procedura elettorale per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione /CSPI) del prossimo 7 maggio, si forniscono, per opportuna conoscenza e al fine di assicurare una corretta e consapevole espressione del voto, le seguenti informazioni tratte dall’Ordinanza Ministeriale n°234 del 5/12/2023.

  •   Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 7 maggio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, presso il seggio istituito nella scuola.
  • Luogo: BIBLIOTECA
  •  Il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per componente elettiva, pertanto.
  • n°3 preferenze esprimibili per la componente docente della secondaria di II grado;
  • n°2 preferenze esprimibili per la componente Dirigenti Scolastici;
  • n° 1 preferenze esprimibili per la componente ATA.

Nei modelli di schede elettorali viene comunque indicato il numero massimo di preferenze esprimibili, corrispondente anche al numero di righe presenti per le preferenze esprimibili per ogni lista.

L’elettore indicherà la sua scelta anche mettendo una croce sulla lista o sul motto corrispondente a quello del candidato prescelto.

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda e mediante l’indicazione del cognome e, ove necessario per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e, eventualmente, della data di nascita del candidato a cui intende assegnare la preferenza o del numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.

Il presidente del seggio, sentiti i membri del seggio, deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es. voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso. In particolare:

  • se l’elettore ha espresso preferenze per un candidato di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non la preferenza;
  • se l’elettore ha espresso preferenza per il candidato di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per il candidato prescelto e per la lista alla quale esso appartiene;
  • se le preferenze espresse sono maggiori del consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti;
  • le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

Si allegano i modelli delle schede elettorali delle tre componenti elettive che interessano questo Istituto Scolastico, per un opportuno riscontro visivo di quanto innanzi riportato e per una più agevole comprensione e applicazione della normativa in materia.

La Commissione elettorale d’Istituto

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