Comunicazione agenzia affidataria Urbino – Gradara – Ravenna del 03-03-2020

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Personale scolastico

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Richiesta di sospensione a.s. 2019-2020

Per opportuna conoscenza si comunica la risposta dell’agenzia “Competion Travel” in merito alla richiesta di sospensione dell’uscita in oggetto:

“Ai Dirigenti scolastici
In relazione alla vostra comunicazione di sospensione del viaggio di istruzione in oggetto, facciamo presente che l’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute del 23 febbraio 2020, limita le misure contenute nello stesso “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nei Comuni indicati nell’allegato 1 al presente Decreto”.
Il detto art. 1, comma 1, infatti, prevede testualmente che le misure di contenimento elencate nelle successive lettere da a ad o, sono adottate esclusivamente nei Comuni indicati nell’allegato 1 del Decreto.
Stando al tenore letterale del provvedimento, dunque, anche la sospensione dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero, prevista dalla lettera e, sarebbe una misura limitata ai soli Comuni elencati nel predetto allegato.
Risultano, tuttavia, pubblicati Comunicati Stampa che danno una interpretazione applicativa della misura della sospensione dei viaggi di istruzione da parte del Ministero dell’istruzione, distonica rispetto al tenore letterale del citato provvedimento, in quanto riferiscono la portata applicativa della sospensione “valida per tutte le scuole del Paese”.
A ciò è da aggiungere che detto provvedimento ha come atto presupposto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 che –all’art. 1 lettera f- fonda la ragione giuridica della sospensione dei viaggi con riferimento all’art. 41 comma 4 del D.Lgs 79/2011: che ha, parimenti, un contenuto letterale irriferibile ed incoerente rispetto alla fattispecie in oggetto.
Peraltro, la detta norma non provvede direttamente alla sospensione dei viaggi, ma si limita ad indicare un presupposto di natura privatistica, riferito al citato diritto di recesso del viaggiatore che, da un canto non risulta applicabile alla fattispecie e dall’altro aprirebbe la strada ad una miriade incontrollata ed incontrollabile di controversie individuali.
Allo stato, dunque, non possiamo che prendere atto della vostra comunicazione, formulando ogni più ampia riserva sul piano giuridico in ordine al contenuto della stessa, in attesa dei necessari chiarimenti da parte delle Amministrazioni competenti, a cui stiamo chiedendo un urgente incontro, finalizzato anche e soprattutto alla messa a punto di un nuovo, più pertinente e compiuto provvedimento che regolamenti anche le conseguenze della sospensione dei viaggi, con la contemporanea sospensione degli effetti giuridici in ordine ai diritti ed obblighi derivanti alle parti interessate ai contratti attuativi dei Bandi che li hanno aggiudicati”.

Si allegano i documenti di riferimento

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